L'Unione Europea ha elaborato una "Carta dei Diritti del
Passeggero" che stabilisce:
1)
SOVRAPRENOTAZIONI (OVERBOOKING)
In base alle regole
dell'Unione Europea i passeggeri devono ricevere, in caso di negato
imbarco, un trattamento equo ed un adeguato risarcimento ed in particolare
la compagnia aerea deve offrire al passeggero le seguenti opzioni:
-
rimborso
senza penali del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non
effettuata
-
un
primo volo alternativo possibile fino alla destinazione finale
-
un
volo alternativo ad una data successiva a scelta del passeggero
a)
la compagnia deve inoltre pagare un risarcimento minimo in contanti pari
a:
b)
le compagnie devono offrire gratuitamente ai passeggeri:
-
una
telefonata e/o messaggio via fax al luogo di destinazione
-
pasti
e rinfreschi in funzione della durata dell'attesa
-
sistemazione
in albergo nei casi necessari
-
trasporto
alla destinazione originaria se il passeggero opta per un volo che
atterra in altro aeroporto
c)
se il passeggero è costretto a volare in una classe inferiore a quella
per la quale ha pagato il biglietto, ha diritto al rimborso della
differenza del biglietto
2)
RISARCIMENTO IN CASO DI INCIDENTE
-
I passeggeri che viaggiano con una compagnia dell'Unione Europea hanno
diritto al risarcimento totale in caso di incidente, a prescindere dal
luogo dove esso avviene, nonché agli accordi eventualmente necessari per
far fronte alle necessità economiche immediate.
-
La responsabilità del vettore europeo per il danno subito da un
passeggero, in caso di morte, ferimento o altre lesioni personali è
limitata. In altre parole, le richieste di risarcimento non sono soggette
a massimali.
-
Entro 15 giorni dall'individuazione del beneficiario, la compagnia aerea
versa a titolo di acconto, la somma necessaria per far fronte alle prime
necessità economiche. In caso di morte, le somme versate a titolo di
acconto non possono essere inferiori a 15.000 special drawing rights
(unità monetaria internazionale) pari a circa 20.000 Euro.
-
Per facilitare la rapida soluzione di contenziosi di entità limitata,
fino a 100.000 special drawing rights (pari a circa 130.000 Euro) le
compagnie aeree possono essere esonerate del tutto o in parte della loro
responsabilità solo se il danno è stato causato dalla negligenza del
passeggero.
3)
ESERCIZIO DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO
-
La prima cosa che un passeggero è tenuto a fare è contattare la
compagnia aerea o l'organizzatore della
vacanza tutto compreso.
-
Se un passeggero ritiene che la legge non sia stata rispettata, deve
contattare l'ente nazionale responsabile del trasporto aereo o della
protezione dei consumatori.
-
Qualora un passeggero abbia subito danni a causa dell'inosservanza del
diritto comunitario, può adire a vie legali.
-
Anche le associazioni di consumatori o passeggeri possono offrire
consulenza o assistenza.
-
Infine, il passeggero può informare direttamente la direzione generale
Trasporti-Energia della Commissione Europea - fax 0032-0-22991015 |