Carta dei Diritti del Passeggero

 

L'Unione Europea ha elaborato una "Carta dei Diritti del Passeggero" che stabilisce:

1)    SOVRAPRENOTAZIONI (OVERBOOKING)

In base alle regole dell'Unione Europea i passeggeri devono ricevere, in caso di negato imbarco, un trattamento equo ed un adeguato risarcimento ed in particolare la compagnia aerea deve offrire al passeggero le seguenti opzioni:

  • rimborso senza penali del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata

  • un primo volo alternativo possibile fino alla destinazione finale

  • un volo alternativo ad una data successiva a scelta del passeggero

a) la compagnia deve inoltre pagare un risarcimento minimo in contanti pari a:

  • 150 Euro per i voli fino a 3500 km o 75 Euro se il ritardo è inferiore a 2 ore

  • 300 Euro per i voli oltre 3500 km o 150 Euro se il ritardo è inferiore a 2 ore

b) le compagnie devono offrire gratuitamente ai passeggeri:

  • una telefonata e/o messaggio via fax al luogo di destinazione

  • pasti e rinfreschi in funzione della durata dell'attesa

  • sistemazione in albergo nei casi necessari

  • trasporto alla destinazione originaria se il passeggero opta per un volo che atterra in altro aeroporto

c) se il passeggero è costretto a volare in una classe inferiore a quella per la quale ha pagato il biglietto, ha diritto al rimborso della differenza del biglietto

2)  RISARCIMENTO IN CASO DI INCIDENTE

-   I passeggeri che viaggiano con una compagnia dell'Unione Europea hanno diritto al risarcimento totale in caso di incidente, a prescindere dal luogo dove esso avviene, nonché agli accordi eventualmente necessari per far fronte alle necessità economiche immediate.

-   La responsabilità del vettore europeo per il danno subito da un passeggero, in caso di morte, ferimento o altre lesioni personali è limitata. In altre parole, le richieste di risarcimento non sono soggette a massimali.

-   Entro 15 giorni dall'individuazione del beneficiario, la compagnia aerea versa a titolo di acconto, la somma necessaria per far fronte alle prime necessità economiche. In caso di morte, le somme versate a titolo di acconto non possono essere inferiori a 15.000 special drawing rights (unità monetaria internazionale) pari a circa 20.000 Euro.

-   Per facilitare la rapida soluzione di contenziosi di entità limitata, fino a 100.000 special drawing rights (pari a circa 130.000 Euro) le compagnie aeree possono essere esonerate del tutto o in parte della loro responsabilità solo se il danno è stato causato dalla negligenza del passeggero.

3)  ESERCIZIO DEI DIRITTI DEL PASSEGGERO

-   La prima cosa che un passeggero è tenuto a fare è contattare la compagnia aerea o l'organizzatore della vacanza tutto compreso.

-   Se un passeggero ritiene che la legge non sia stata rispettata, deve contattare l'ente nazionale responsabile del trasporto aereo o della protezione dei consumatori.

-   Qualora un passeggero abbia subito danni a causa dell'inosservanza del diritto comunitario, può adire a vie legali.

-   Anche le associazioni di consumatori o passeggeri possono offrire consulenza o assistenza.

-   Infine, il passeggero può informare direttamente la direzione generale Trasporti-Energia della Commissione Europea - fax 0032-0-22991015

 


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