Condizioni Generali del
Contratto di Viaggio
1. NOZIONE DI
PACCHETTO TURISTICO
2. FONTI LEGISLATIVE
3. PRENOTAZIONI
4. PAGAMENTI
5. PREZZO
6. MODIFICHE RICHIESTE DAL VIAGGIATORE
7. RECESSO DEL
VIAGGIATORE
8. SOSTITUZIONI
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA
10. MODIFICA DOPO LA PARTENZA
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
13. REGIME DI RESPONSABILITA'
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
16. RECLAMI E DENUNCE
17. FONDO DI GARANZIA
1. NOZIONE DI
PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell’art. 1° comma - Decreto
Legislativo N. 111 del 17 marzo 1995 di attuazione della
Direttiva 90/314 CEE: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i
viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti
dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una
notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non
accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano parte
significativa del “pacchetto turistico”.
2. FONTI
LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto
turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni
generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di
viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che
abbia a fornire servizi in territorio nazionale che estero, sarà
altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili
- della l. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV)
firmato a Bruxelles il 23/4/1970, non ché dal sopracitato
Decreto Legislativo 111/95.
3.
PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà
essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso
elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal
cliente che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni
si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in
regolare adempimento degli obblighi prevista a proprio carico
dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del
viaggio.
4. PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà
essere corrisposta la quota di iscrizione ed un acconto pari al
25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere
effettuato 30 giorni prima della partenza. Per le prenotazioni
in epoca successiva alla data sopraindicata, l’intero ammontare
dovrà essere versato, in unica soluzione, al momento della
prenotazione. Il mancato ricevimento da parte dell’organizzatore
delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare
la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli
ulteriori danni subiti dall’organizzatore. Peraltro
l'organizzatore riconoscerà come regolarmente avvenuti i
pagamenti direttamente effettuati dal consumatore al proprio
mandatario agente di viaggio, sempre che gi stessi risultino
conformi agli accordi conclusi per iscritto tra lo stesso
organizzatore e quest'ultima.
5. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico
è determinato nel contratto. Esso potrà essere aumentato fino a
20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alle
variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco
nei porti e negli aeroporti
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione
Per tali variazioni si farà
riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in
vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi
riportata.
6. MODIFICHE
RICHIESTE DAL VIAGGIATORE
Le modifiche richieste dal
consumatore a prenotazioni già accettate obbligano
l'organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possono essere
soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta
l'addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute. Le
spese minime di variazione per servizi già confermati sono pari
a € 42, salvo ulteriori spese eventu8almente addebitate dai
fornitori di servizi.
7. RECESSO
DEL VIAGGIATORE
a) Recesso senza penalità
Il viaggiatore ha diritto di
recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti
ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura
eccedente il 10%
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del
contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai
fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta dell'organizzatore
dopo la conclusione del contratto stesso prima della
partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di sui sopra, il consumatore ha alternativamente
diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza
di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia
valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già
corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro
sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della
richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione scritta della
propria decisione (di accettare la modifica o di recedere)
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui
ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la
proposta formulata dell'organizzatore si intende accettata.
b) Recesso e penalità
Al consumatore che receda dal
contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate nei precedenti commi, sarà addebitato -
indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art.
4, 1° comma ed oltre al costo individuale di gestione
pratica - il corrispettivo per il recesso nella misura di:
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di
calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di
calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di
calendario prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di
calendario a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima
della partenza.
Eccezioni:
- alle isole Galapagos:
- 150 Dollari Usa per persona sino a 75 giorni di
calendario prima della partenza
- 15% della quota di partecipazione sino a 60 giorni
di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione sino a 16 giorni
di calendario prima della partenza
- in Antartide:
- 500 Dollari Usa per persona sino a 120 giorni di
calendario prima della partenza;
- 10% della quota di partecipazione sino a 80 giorni
di calendario prima della partenza
- 30% della quota di partecipazione sino a 60 giorni
di calendario prima della partenza
- 75% della quota di partecipazione sino a 45 giorni
di calendario prima della partenza
Nota importante:
nessun rimborso spetta al
viaggiatore dopo tali termini o al viaggiatore che non si
presenti alla partenza o decida di interrompere il viaggio o
soggiorno già intrapreso. Le somme sopraindicate dovranno
inoltre essere corrisposte da chi non potesse effettuare il
viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti
personali di espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti
valgono le somme di cui sopra salvo specifici accordi,
intercorsi di volta in volta alla firma del contratto.
8.
SOSTITUZIONI
Il viaggiatore che sia
nell'impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può farsi
sostituire da altra persona, sempre che:
- l'Organizzatore ne sia informato per iscritto entro e non
oltre 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la
partenza ricevendo contestualmente le generalità del
cessionario;
- non vi ostino ragioni attinenti il passaporto, i visti, i
certificati sanitari, la sistemazione alberghiera, i servizi
di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la
fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal
cliente rinunciatario;
- la persona subentrante rimborsi all'organizzazione tutte
le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella
misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione
della cessione. L'organizzatore non sarà comunque responsabile
dell'eventuale mancata accettazione del nuovo nominativo da
parte di terzi fornitori di servizi.
Il cliente rinunciatario dovrà in
ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione se prevista.
Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il
pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla
lettera "c" del presente paragrafo.
9. MODIFICA O
ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell'ipotesi in cui, prima della
partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto la propria
impossibilità di fornire uno o più servizi oggetto del pacchetto
turistico, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la
somma già pagata o di godere dell'offerta di un pachetto
turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma
dell'art. 7), sempre che l'annullamento non dipenda da fatto
allo stesso imputabile.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche
quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto nel programma, o da casi
di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto
turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli
causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per
quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del
consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto,
l'organizzatore che annulla restituirà al consumatore i(ex. art.
1469 bis n. 5 Cod. Civ.) il doppio di quanto dallo stesso pagato
e incassato dall'organizzatore. La somma oggetto della
restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di
cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto
previsto dall'art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10.
MODIFICA DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la
partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi
ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una
parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a
carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di
valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in
misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione proposta
dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e
giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento
di prezzo un mezzo di trasporto equivalente a quello originario
previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del
mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
11. OBBLIGHI
DEI PARTECIPANTI
I partecipanti al viaggio devono
essere muniti di passaporto individuale o di altro documento
valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei
visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che
fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre devono attenersi
all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a
tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai
regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati
a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire
a causa della loro inadempienza alle sopraindicate obbligazioni.
Il viaggiatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili
per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei
confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto
all'organizzatore, all'atto della prenotazione, quei particolari
esigenze, che potranno eventualmente formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l'attuazione.
12.
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle
strutture alberghiere viene fornita nel programma di viaggio o
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali
indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il
servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche
membri della CE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si
riserva la facoltà di fornire una propria descrizione della
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e
conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
13. REGIME DI
RESPONSABILITA'
L'organizzatore risponde dei danni
arrecati al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato
da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente
assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione di servizi
turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde
in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei
limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o
convenzioni sopra citate.
14. LIMITI
DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto
dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso
essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle
convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il
cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e
precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto
aereo internazionale nel testo modificato all'Aia nel 1955; la
Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario;
Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli
albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti C.C.;
la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di
viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo
di "2.000 Franchi oro germinal per danno alle cose" previsto
dall'art. 13 n. 2 CCV e di "5.000 Franchi oro germinal per
qualsiasi altro danno" e per quelli stabiliti dall'art. 1783
Cod. Civ.
15. OBBLIGO
DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a
prestare le misure di assistenza al viaggiatore imposte dal
criterio di diligenza professionale esclusivamente in
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di
legge o contratto. L'organizzatore ed il venditore sono
esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 13 e 14), quando
la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al
consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero da caso fortuito o di forza
maggiore.
16. RECLAMI E
DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del
contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo
affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o
l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il
consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al
venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data
del rientro presso la località di partenza.
17. FONDO DI
GARANZIA
E' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri il Fondo Nazionale di garanzia cui il
consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 Decr. Legisl.
111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del
venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti
esigenze:
a) rimborso del prezzo versato
b) suo rimpatrio nel caso di viaggio all'estero
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al
comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del
Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri (ai sensi dell'art. 21 n. 5 Decr. Legisl. n.
111/95).
Addendum
Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi
turistici
a) Disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della
CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 31, per quanto concerne le
previsioni diverse da quelle relative al contratto di
organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
b) Condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti
turistici sopra riportate: art. 3, 1° comma; art. 4; art. 6;
art. 7; art. 8; art. 9, 1° comma; art. 10; art. 14; art. 16.
L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi contratti come fattispecie di
pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico, organizzatore,
viaggio, etc. va pertanto intesa con riferimento alle
corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli
servizi turistici (venditore, soggiorno, etc.).
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