Condizioni Generali del Contratto di Viaggio

1. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
2. FONTI LEGISLATIVE
3. PRENOTAZIONI
4. PAGAMENTI
5. PREZZO
6. MODIFICHE RICHIESTE DAL VIAGGIATORE
7. RECESSO DEL VIAGGIATORE
8. SOSTITUZIONI
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
10. MODIFICA DOPO LA PARTENZA
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
13. REGIME DI RESPONSABILITA'
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
16. RECLAMI E DENUNCE
17. FONDO DI GARANZIA

1. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Ai sensi dell’art. 1° comma - Decreto Legislativo N. 111 del 17 marzo 1995 di attuazione della Direttiva 90/314 CEE: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

2. FONTI LEGISLATIVE

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia a fornire servizi in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della l. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmato a Bruxelles il 23/4/1970, non ché dal sopracitato Decreto Legislativo 111/95.

3. PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi prevista a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

4. PAGAMENTI

All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposta la quota di iscrizione ed un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere effettuato 30 giorni prima della partenza. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data sopraindicata, l’intero ammontare dovrà essere versato, in unica soluzione, al momento della prenotazione. Il mancato ricevimento da parte dell’organizzatore delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’organizzatore. Peraltro l'organizzatore riconoscerà come regolarmente avvenuti i pagamenti direttamente effettuati dal consumatore al proprio mandatario agente di viaggio, sempre che gi stessi risultino conformi agli accordi conclusi per iscritto tra lo stesso organizzatore e quest'ultima.

5. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alle variazioni di:
  • costi di trasporto, incluso il costo del carburante
  • diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti
  • tassi di cambio applicati al pacchetto in questione
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata.

6. MODIFICHE RICHIESTE DAL VIAGGIATORE

Le modifiche richieste dal consumatore a prenotazioni già accettate obbligano l'organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possono essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l'addebito al consumatore delle maggiori spese sostenute. Le spese minime di variazione per servizi già confermati sono pari a € 42, salvo ulteriori spese eventu8almente addebitate dai fornitori di servizi.

7. RECESSO DEL VIAGGIATORE

a) Recesso senza penalità

Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza  pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5  in misura eccedente il 10%
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dell'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di sui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione scritta della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dell'organizzatore si intende accettata.

b) Recesso e penalità

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate nei precedenti commi, sarà addebitato - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 4, 1° comma ed oltre al costo individuale di gestione pratica - il corrispettivo per il recesso nella misura di:

  • 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
  • 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
  • 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
  • 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza.

Eccezioni:

  1. alle isole Galapagos:
    • 150 Dollari Usa per persona sino a 75 giorni di calendario prima della partenza
    • 15% della quota di partecipazione sino a 60 giorni di calendario prima della partenza;
    • 50% della quota di partecipazione sino a 16 giorni di calendario prima della partenza
  2. in Antartide:
    • 500 Dollari Usa per persona sino a 120 giorni di calendario prima della partenza;
    • 10% della quota di partecipazione sino a 80 giorni di calendario prima della partenza
    • 30% della quota di partecipazione sino a 60 giorni di calendario prima della partenza
    • 75% della quota di partecipazione sino a 45 giorni di calendario prima della partenza
       
Nota importante:

nessun rimborso spetta al viaggiatore dopo tali termini o al viaggiatore che non si presenti alla partenza o decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso. Le somme sopraindicate  dovranno inoltre essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti valgono le somme di cui sopra salvo specifici accordi, intercorsi di volta in volta alla firma del contratto.

8. SOSTITUZIONI

Il viaggiatore che sia nell'impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può farsi sostituire da altra persona, sempre che:
  1. l'Organizzatore ne sia informato per iscritto entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza ricevendo contestualmente le generalità del cessionario;
  2. non vi ostino ragioni attinenti il passaporto, i visti, i certificati sanitari, la sistemazione alberghiera, i servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal cliente rinunciatario;
  3. la persona subentrante rimborsi all'organizzazione tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione. L'organizzatore non sarà comunque responsabile dell'eventuale mancata accettazione del nuovo nominativo da parte di terzi fornitori di servizi.
Il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione se prevista. Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera "c" del presente paragrafo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pachetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 7), sempre che l'annullamento non dipenda da fatto allo stesso imputabile.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel programma, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla restituirà al consumatore i(ex. art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.) il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. MODIFICA DOPO LA PARTENZA

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione proposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti al viaggio devono essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre devono attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopraindicate obbligazioni. Il viaggiatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, quei particolari esigenze, che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita nel programma di viaggio o materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della CE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

13. REGIME DI RESPONSABILITA'

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione di servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

14. LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aia nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti C.C.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2.000 Franchi oro germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n. 2 CCV e di "5.000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno" e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ.

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al viaggiatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 13 e 14), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da caso fortuito o di forza maggiore.

16. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

17. FONDO DI GARANZIA

E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo Nazionale di garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 Decr. Legisl. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato
b) suo rimpatrio nel caso di viaggio all'estero
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'art. 21 n. 5 Decr. Legisl. n. 111/95).

Addendum
Condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici

a) Disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

b) Condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3, 1° comma; art. 4; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9, 1° comma; art. 10; art. 14; art. 16. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico, organizzatore, viaggio, etc. va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, etc.).

 

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